Art. 19.
(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.

 

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      2. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti di cui all'articolo 20, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere dei quali i predetti iscritti negli elenchi si servono per esercitare la propria attività.
      3. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
      4. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
      5. Il Comitato esprime, entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

          a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

          b) alle modifiche degli atti e della documentazione presentati per la richiesta di autorizzazione.

      6. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.